Italiano: Pieve Fissiraga - Monumento alla Costituzione della Repubblica Italiana (Photo credit: Wikipedia)
Per capire meglio il quesito referendario sul quale si vota e quali modifiche vengono fatte al testo costituzionale originale consiglio la lettura del testo: La Riforma Costituzionale (Testo a fronte con la Costituzione vigente) backup link: ac0500n.pdf
L'art. 11 modifica l'art. 71 della Costituzione, per cui occorrono centocinquantamila firme anziché cinquantamila per proporre una legge di iniziativa popolare. Il popolo ci rimette e lo prende in quel posto, un valido motivo per votare No incazzati.
Non capisco l'art 15 che modifica e sostituisce l'art. 75 della Costituzione che riguarda le modalità di convocazione e validità dei referendum. Ho dato una mia interpretazione più avanti.
Con l'art. 17 che modifica l'art. 78 della Costituzione, viene esautorato il Senato dal deliberare lo stato di guerra. Del resto al Senato restano solo più competenze territoriali limitate.
Con l'art 24 che modifica l'art. 88 della Costituzione il Presidente della Repubblica può solo sciogliere la Camera dei deputati. Buon per lui.
Con l'art. 28 viene abrogato l'art. 99 della Costituzione. Abrogare un articolo della Costituzione che definisce il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) significa sopprimere il Consiglio stesso? L'art.40 sopprime il CNEL. Io avrei eliminato anche la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato.
Con l'art. 29 che modifica l'art. 114 della Costituzione verrebbero abrogate le Province. Un valido motivo per votare Sì ad occhi chiusi.
Con l'art. 31 che sostituisce l'art. 117 della Costituzione verrebbero ridefinite o aggiornate le competenze o meglio le potestà legislative tra Stato e Regioni. Molto interessante.
Con l'art. 35 che modifica l'art. 122 della costituzione verrebbero posti dei limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza. Dovrebbero essere i cittadini a definire gli emolumenti dei componenti gli organi regionali e statali.
Per approfondimenti scaricare il testo La Riforma Costituzionale, backup link: AC0500P.pdf
Riforma costituzionale: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Disegno di legge, 12/04/2016 , G.U. 15/04/2016 Pubblicato il 18/04/2016
CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Standard of former presidents of the Republic of Italy (Photo credit: Wikipedia)
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
1. L'articolo 55 della Costituzione
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
è sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati
è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la
funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di
controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica
rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le
modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle
funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della
Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla
formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle
pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche
dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle
nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a
verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione
Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e` di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2
(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff.
n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli
articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise»)
(Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati
e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del
24 gennaio 2001).Nessuna Regione puo` avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu` alti resti [IV].
è sostituito dal seguente:«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle
Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai
quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei
medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al
sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate
le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per
la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi
e della composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione,
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e` stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo` nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica
sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
1. L'articolo 60 della Costituzione
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88].La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
è sostituito dal seguente:
«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
1. All'articolo 63 della Costituzione,
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il
regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle
cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate
in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
1. All'articolo 64 della Costituzione
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [552] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I
membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
1. All'articolo 66 della Costituzione
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
1. L'articolo 67 della Costituzione
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
1. All'articolo 69 della Costituzione,
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
1. L'articolo 70 della Costituzione
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto
per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum
popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le
leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i
termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto
comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a
norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su
richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso
il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame
del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione
all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni
dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera
dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,
approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I
Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati».
(Ndr. Differenza tra potere e dovere: "deve" esprime un obbligo, "può" esprime una facoltà non un obbligo.)
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
1. All'articolo 71 della Costituzione
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere
all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati
procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data
della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la
deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare
sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai
regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al
fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione
delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni
ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo,
nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di
attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
1. L'articolo 72 della Costituzione
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e` dichiarata l’urgenza.
Puo` altresı` stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e` rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita` dei lavori delle Commissioni.La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e` sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].
è sostituito dal seguente:
«Art.
72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma,
presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di
legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che,
alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di
pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per
quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di
decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il
regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame
dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi
dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma,
e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di
cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,
che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del
programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e
sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati
entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i
termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.
Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in
relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla
complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei
deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con
riferimento all'omogeneità del disegno di legge».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875, 1382].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722], la legge e` promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le
leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro
promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da
parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da
almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un
terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni
dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere
promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la
promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2. All'articolo 134 della Costituzione,
(1) La Corte costituzionale giudica [VII2]: sulle controversie relative alla legittimita` costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127];
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90].
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La
Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale
delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73,
secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
1. L'articolo 74 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo` con messaggio motivato alle Camere [872] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a
norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è
differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).
1. L'articolo 75 della Costituzione
E ` indetto referendum popolare [876] per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e` ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e` approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e` raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita` di attuazione del referendum.
è sostituito dal seguente:
«Art.
75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori,
la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei
deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
(Ndr: ma cosa significa? I referendum sono richiesti da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, ma poi la proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Ma non erano cinquecentomila? Che senso ha? Non è molto chiaro questo articolo.
Io interpreto così:
la proposta referendaria è approvata a due condizioni:
prima condizione: se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Seconda condizione: valga almeno uno dei due casi:
1° caso. Se la il referendum popolare è richiesto da cinquecentomila elettori allora la proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2° caso. Se il referendum popolare è richiesto da ottocentomila elettori, allora la proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni alla Camera dei deputati.
Sarà così? Mistero!
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
1. All'articolo 77 della Costituzione
Il Governo non puo` , senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b)
al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti:
«alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati,
anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1)
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei
casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma
dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla
loro pubblicazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere
possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole:
«con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il
Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con
esclusione, per la materia elettorale, della disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi
forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per
vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame,
a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di
conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro
trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le
proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni
dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve
avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel
corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non
possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle
finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
1. L'articolo 78 della Costituzione
Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
è sostituito dal seguente:
«Art.
78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato
di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
(Ndr. Viene esautorato il Senato dal deliberare lo stato di guerra.)
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).
1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione,
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [752].
le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
1. All'articolo 80 della Costituzione,
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752, V].
le
parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La
Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi
all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da
entrambe le Camere».
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
1. L'articolo 82 della Costituzione
Ciascuna Camera puo` disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
è sostituito dal seguente:
«Art.
82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A
tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche
all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e
di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 83 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [552, 85].
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [852] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio e` sufficiente la maggioranza assoluta.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b)
al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei
tre quinti dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [632] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente
della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel
caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato
convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo
comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera
nuova».
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
n caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [632] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [853].
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b)
al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati
indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato
indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle
seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è
sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
1. All'articolo 88 della Costituzione,
Il Presidente della Repubblica puo` , sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non puo` esercitare tale facolta` negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).
(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
1. All'articolo 94 della Costituzione
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo` essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b)
al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o
revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
1. All'articolo 96 della Costituzione,
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita` dell’amministrazione.
è sostituito dal seguente:
«I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
dell'amministrazione».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
1. L'articolo 99 della Costituzione
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa [71 1 ] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
è abrogato.
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province).
1. All'articolo 114 della Costituzione
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princı̀pi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
1. All'articolo 116 della Costituzione,
Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale,
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle
disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o),
limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e
formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero,
s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta
delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra
le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da
entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione
interessata».
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
è sostituito dal seguente:
«Art.
117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme
sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi
compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza
del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni
sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle
minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e
mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;
in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle
attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,
di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della
Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata
alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la
legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica
o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse
nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive
competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare
alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza
legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge
statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
1. All'articolo 118 della Costituzione
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
d)
al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
1. L'articolo 119 della Costituzione
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
è sostituito dal seguente:
«Art.
119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto
dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle
Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento
di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza
nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per
il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
dopo
le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i
casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che
deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di
esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo
stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel
limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo
di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza».
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione,
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
1. All'articolo 135 della Costituzione,
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55 2 ] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo
nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione,
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
è abrogato.
3. L'articolo 61 della Costituzione
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
è sostituito dal seguente:
«Art.
61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
4. All'articolo 62 della Costituzione,
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione,
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
le parole: «Se le Camere, ciascuna
a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono
sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81 della Costituzione
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è
sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole:
«Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La
Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8.
La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita
dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «,
delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di
Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le
parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione,
le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle
seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province
interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono
sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione,
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
il primo comma è abrogato.
14.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art.
5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi
altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei
deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi
dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
16.
All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al
primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole:
«componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri
componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).
1.
In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per
l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della
Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola
lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di
candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi
attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale
quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di
candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in
numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di
presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono
assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di
resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata
l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un
consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di
un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato
eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti
della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento
generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una
Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello
risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale
elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche
in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3.
Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della
Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima
costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle
disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della
prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte
dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di
Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale
entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6.
La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è
approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della
Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato
della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate
secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9.
Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto
previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni
caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può
essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione
dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37
della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei
giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta
comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di
prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato
presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei
deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi
promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei
membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le
rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi
stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo
117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi
adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge
costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente
legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle
relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo
120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali
già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è
affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al
patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione
delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli
altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico
gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto,
compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti
rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della
finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli
regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge
costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua
entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione,
all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante
servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e
ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo
unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo
delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale
dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già
vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le
modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di
autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito
concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che
regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni
organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano
validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi,
instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto
conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali
generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello
Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge
regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è
stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita
la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,
primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo
59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei
senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di
diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6.
I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in
base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni
consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
1.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla
promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di
entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39,
commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata
applicazione.
English: Palazzo Madama in Rome, seat of the Italian Senate (Senato della Repubblica): Guarded side entrance. (Photo credit: Wikipedia)
Ho trovato la lettura del testo di legge di riforma costituzionale entusiasmante ed eccitante. Ci sono tante belle cose volte a semplificare, là dove si legge all'art. 32: "Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori". Molto bello. Peccato solo che quando nelle pubbliche amministrazioni ti trovi di fronte burocrati spesso incompetenti, arroganti e poco trasparenti che vanificano i tentativi del legislatore di semplificare norme e procedure, come mi è successo in tante occasioni, le belle parole restano sulla carta.
Purtroppo il quesito referendario si compone di ben cinque quesiti, eccoli:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente
- disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
- la riduzione del numero dei parlamentari,
- il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
- la soppressione del Cnel e
- la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione
Sì No
E tu con un Sì o un No dovresti esprimere la tua opinione su cinque domande. E' pazzesco. Si può essere d'accordo sul 2, sul 3 o sul 4 e non sul 5 o sul 1 o viceversa. Il legislatore poteva invece differenziare i quesiti referendari in questo modo nel rispetto delle opinioni di ciascuno:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente
- disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario: Sì - No
- la riduzione del numero dei parlamentari: Sì - No
- il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni: Sì - No
- la soppressione del Cnel: Sì - No
- la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione: Sì - No
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