Contro il DDL intercettazioni Wikipedia Italia, l'enciclopedia online, si oscura per protesta.
Così si legge in uno stralcio del comunicato del 04/10/2011 su ogni pagina web della famosa enciclopedia: "Negli ultimi 10 anni, Wikipedia è entrata a far parte delle abitudini di milioni di utenti della Rete in cerca di un sapere neutrale, gratuito e soprattutto libero. Una nuova e immensa enciclopedia multilingue, che può essere consultata in qualunque momento senza spendere nulla. Oggi, purtroppo, i pilastri di questo progetto -- neutralità, libertà e verificabilità dei suoi contenuti -- rischiano di essere fortemente compromessi dal comma 29 del cosiddetto DDL intercettazioni.
Tale proposta di riforma legislativa, che il Parlamento italiano sta discutendo in questi giorni, prevede, tra le altre cose, anche l'obbligo per tutti i siti web di pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta e senza alcun commento, una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo della propria immagine.
Purtroppo, la valutazione della "lesività" di detti contenuti non viene rimessa a un Giudice terzo e imparziale, ma unicamente all'opinione del soggetto che si presume danneggiato.
Quindi, in base al comma 29, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica on-line e, molto probabilmente, anche qui su Wikipedia, potrà arrogarsi il diritto -- indipendentemente dalla veridicità delle informazioni ritenute offensive -- di chiederne non solo la rimozione, ma anche la sostituzione con una sua "rettifica", volta a contraddire e smentire detti contenuti, anche a dispetto delle fonti presenti.
Condivido pienamente le ragioni di Wikipedia Italia e ritengo il comma 29 dell'art. 1 del DDL "intercettazioni" una grave lesione del diritto di libertà, di parola ed espressione di ogni cittadino (persona fisica o giuridica ha poca importanza) che intenda servirsi del Web per esprimere i propri pensieri. La Repubblica Italiana dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione, serenamente, con ogni mezzo, senza creare un clima di tensione e incertezza con obblighi assurdi e fuori da ogni logica di buon senso.
L' Avv. Giusella Finocchiaro commenta l'art 1, comma 29 dalle pagine di www.blogstudiolegalefinocchiaro.it: "Oltre alle pesanti sanzioni (da Euro 7.746 ad Euro 12.911) e oltre ai termini stringenti per la rettifica (appena quarantotto ore dalla richiesta) che appaiono concretamente non praticabili, il grave pericolo è che, a lungo termine, questa norma, se approvata, consentirà di equiparare siti (e blog) ai giornali, creando il presupposto per l'applicazione di norme severe (amministrativamente impegnative, e corredate di sanzioni penali) nate per le imprese di informazione ai "siti informatici" e magari ad ogni trasmissione telematica (perchè no? anche social network e Twitter)."
Stralcio del comma 29, art.1 del DDL Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche: "All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;"
Dal mio punto di vista, si tratta di un vero e proprio delirio giuridico che ti fa comprendere la penosa situazione economica italiana. Viene da chiedersi che senso ha continuare a vivere in questo paese che sarebbe forse meglio abbandonare al suo triste destino.
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